Sez. 2, Sentenza n. 1598 del 09/02/1993 (Rv. 480815 - 01)
Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Aperture (finestre) - Venduta - Distanze legali - Delle costruzioni dalle vedute - In genere | Divieto ex art. 907 cod. civ. - Di fabbricare a distanza minore di tre metri dalla veduta del vicino - Fabbricare - Nozione - Fissazione di una rete plastificata con collegamento precario alla parete sottostante la veduta - Incidenza negativa sull'esercizio del diritto di veduta - Inidoneità del manufatto - Condizioni.
Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Aperture (finestre) - Venduta - Distanze legali - Delle costruzioni dalle vedute - In genere
Ai fini dell'art. 907 cod. civ., il quale fa divieto di fabbricare a distanza minore di tre metri dalla veduta del vicino, il concetto di fabbricare non riguarda esclusivamente i fabbricati in calce o mattoni e cemento, cioè le opere che abbiano le caratteristiche di un edificio o di una fabbrica in muratura, ma comprende ogni opera avente il carattere della stabilità ed una certa consistenza, indipendentemente dalla natura del materiale con cui è stata realizzata, dalla forma e dalla destinazione di essa, sempre che l'opera diversa dal fabbricato in senso proprio e tecnico ostacoli l'esercizio della veduta del proprietario del fondo vicino. Pertanto la fissazione di una rete plastificata con collegamento precario alla parete sottostante la veduta non realizza un manufatto idoneo ad incidere negativamente sull'esercizio del diritto di veduta, ove, secondo l'apprezzamento del giudice del merito, con comporti un ostacolo alla fruizione di aria e luce nella zona di rispetto, né una modificazione sostanziale di qualsivoglia altra situazione di godimento in cui si esplica il potere riconosciuto al titolare del diritto di venuta dall'art. 907 cit..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 907 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)