Sez. 2, Sentenza n. 10500 del 07/12/1994 (Rv. 489076 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - DELLE COSTRUZIONI DALLE VEDUTE - IN GENERE | Divieto ex art. 907 cod. civ. - Nozione di "fabbricare" - Estremi.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - DELLE COSTRUZIONI DALLE VEDUTE - IN GENERE
In relazione alla "ratio" dell'art.907 cod.civ., ravvisabile nell'esigenza di assicurare pienamente, al proprietario di un edificio che goda di una veduta, la "inspectio" e la "prospectio" che connotano il relativo diritto, la nozione di "fabbricare", ai fini del divieto previsto dalla disposizione citata, comprende l'edificazione non solo di costruzioni in muratura, ma anche di ogni opera in qualsiasi materiale e di qualsiasi forma, purché dotata di stabilità e consistenza, tale cioè da ostacolare stabilmente l'esercizio della veduta.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 907 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)