Sez. 2 - , Sentenza n. 15495 del 16/05/2022 (Rv. 664877 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Spese legali - Difetto di reciproca soccombenza - Compensazione per “gravi ed eccezionali ragioni” ex art. 92, comma 2, c.p.c. - Nozione - Situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso - Pronuncia della Corte di cassazione - Limiti di intervento.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE
In tema di spese legali, la compensazione per "gravi ed eccezionali ragioni", sancita dall'art. 92, comma 2, c.p.c., come riformulato dalla l. n. 69 del 2009 ("ratione temporis" applicabile), nei casi in cui difetti la reciproca soccombenza, riporta a una nozione elastica, che ricomprende la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso e che può essere conosciuta dal giudice di legittimità ove il giudice del merito si sia limitato a una enunciazione astratta o, comunque, non puntuale, restando in tal caso violato il precetto di legge e versandosi, se del caso, in presenza di motivazione apparente. Tuttavia il sindacato della Corte di cassazione non può
giungere sino a misurare "gravità ed eccezionalità", al di là delle ipotesi in cui all'affermazione del giudice non corrispondano le evidenze di causa o alla giurisprudenza consolidata.
Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 45 com. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)