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Sez. 3, Sentenza n. 3905 del 16/06/1981 (Rv. 414570 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - IN GENERE - CONTRATTO IN FRODE AI TERZI - NULLITA - ESCLUSIONE - DIRITTI DEI TERZI - MEZZI DI TUTELA - FATTISPECIE IN TEMA DI RISCATTO DI FONDO RUSTICO PERMUTATO.*
Stato
decisa il 1981-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414570-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - IN GENERE - CONTRATTO IN FRODE AI TERZI - NULLITA - ESCLUSIONE - DIRITTI DEI TERZI - MEZZI DI TUTELA - FATTISPECIE IN TEMA DI RISCATTO DI FONDO RUSTICO PERMUTATO.*

Nell'ordinamento vigente non esiste alcuna norma che sancisca la nullita del contratto in frode ai terzi, essendo prevista espressamente solo la nullita del contratto in frode alla legge (art 1344 cod civ); pertanto, qualora debba escludersi che il contratto costituisca un mezzo per eludere una norma imperativa, i diritti dei terzi sono tutelati da specifiche norme in relazione a specifiche situazioni, le quali consentono loro di reagire contro l'apparenza contrattuale e farne valere la nullita (per simulazione o contrasto con norme imperative) o di far dichiarare l'inefficacia del negozio a loro danno (azioni revocatorie o pauliane). (nella specie, la sentenza impugnata nel rigettare la domanda di riscatto di un fondo rustico, oggetto di permuta, proposta sul rilievo che tale negozio era stato adoperato allo scopo di eludere il diritto di prelazione dell'affittuario coltivatore diretto, in quanto il bene permutato con il fondo rustico era stato dal terzo acquistato nello stesso giorno in cui era poi stata stipulata la permuta, aveva escluso che la permuta costituisse mezzo per eludere la norma imperativa). (Conf 240/77, mass n 383766).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1343, Cod. Civ. art. 1344, Cod. Civ. art. 1415, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2901

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)