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Sez. 2, Sentenza n. 6239 del 24/10/1983 (Rv. 431004 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - IN GENERE - CONTRATTO IN FRODE AI TERZI - PRINCIPIO GENERALE DI NULLITÀ - INSUSSISTENZA - TUTELA DEI TERZI.*
Stato
decisa il 1983-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431004-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - IN GENERE - CONTRATTO IN FRODE AI TERZI - PRINCIPIO GENERALE DI NULLITÀ - INSUSSISTENZA - TUTELA DEI TERZI.*

Nell'ordinamento vigente non esiste alcuna norma che sancisca in via generale la nullità del contratto in frode dei terzi, i quali sono tutelati soltanto in particolari situazioni e cioè con l'Azione di nullità, ove questa sussista, oppure con l'Azione revocatoria. (Conf 3905/81, mass n 414570; (Conf 240/77, mass n 383766).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1343, Cod. Civ. art. 1344, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2901

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)