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Sez. 5, Sentenza n. 4617 del 22/02/2008 (Rv. 602047 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Acquisizione d'ufficio di mezzi di prova ex art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Finalità - Integrazione degli elementi forniti dalle parti - Esclusione - Fattispecie in tema di prova dell'avvenuta impugnazione di sentenza dichiarativa dell'estinzione del giudizio.
Stato
decisa il 2008-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602047-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, l'acquisizione d'ufficio dei documenti necessari per la decisione costituisce una facoltà discrezionale, attribuita alle commissioni tributarie dall'art. 7, comma terzo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il cui esercizio non può sopperire al mancato assolvimento, ad opera della parte, del rispettivo onere della prova. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva annullato una cartella di pagamento notificata al contribuente, sul presupposto che il giudizio sull'avviso di rettifica avente carattere pregiudiziale, era stato dichiarato estinto per intervenuto "condono", e non aveva ritenuto di acquisire "ex officio" la prova dell'asserita avvenuta impugnazione da parte dell'Amministrazione della sentenza intervenuta sull'avviso di rettifica).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)