Sez. 1 - , Ordinanza n. 31902 del 10/12/2018 (Rv. 651898 - 01)
FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI | Figli di età minore – Affidamento ai servizi sociali – Natura di provvedimento conveniente per l’interesse del minore ex art. 333 c.c. – Mancata previsione di un termine di efficacia – Definitività del provvedimento – Esclusione – Revocabilità e reclamabilità in ogni tempo – Sussiste – Fattispecie.
FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI
La decisione con la quale l'autorità giudiziaria dispone l'affidamento del minore ai servizi sociali rientra nei provvedimenti convenienti per l'interesse del minore, di cui all'art. 333 c.c., in quanto diretta a superare la condotta pregiudizievole di uno o di entrambi i genitori senza dar luogo alla pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c.; tale provvedimento ha natura di atto di giurisdizione non contenziosa e, anche quando non sia previsto un termine finale dell'affidamento, è privo del carattere della definitività, risultando sempre revocabile e reclamabile, secondo il disposto di cui all'art. 333, comma 2, c.c., come desumibile pure dalle previsioni generali di cui agli artt. 739 e 742 c.p.c. (La S.C. ha affermato il principio, rigettando la censura del ricorrente che lamentava il carattere definitivo e non temporaneo del provvedimento di affidamento del figlio minore ai servizi sociali, non essendo stato disposto un termine di cessazione degli effetti, precisando che la previsione di un termine finale dell'affidamento non risultava necessaria, poiché la decisione risulta suscettibile di essere riesaminata in qualsiasi momento).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 330, Cod. Civ. art. 333 com. 1, Cod. Civ. art. 333 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 742
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)