Sez. 1 - , Ordinanza n. 18149 del 10/07/2018 (Rv. 649897 - 01)
FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI | Provvedimenti convenienti per l'interesse del minore ex art. 333 c.c. - Ricorso straordinario per cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI
Il decreto con cui l'autorità giudiziaria assume i "provvedimenti convenienti" per l'interesse del minore, ai sensi dell'art. 333 c.c., al fine di superare la condotta pregiudizievole del genitore, ha natura di atto di giurisdizione non contenziosa ed è privo di carattere definitivo, in quanto revocabile e reclamabile, sia per il disposto speciale di cui al comma 2 della disposizione menzionata, sia secondo le regole generali degli artt. 739 e 742 c.p.c. e, conseguentemente, non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 330, Cod. Civ. art. 333 CORTE COST., Cod. Civ. art. 336 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 742, Costituzione art. 111 com. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)