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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2816 del 31/01/2022 (Rv. 663800 - 01)

FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI | Sospensione della responsabilità genitoriale – Reclamo - Declaratoria di inammissibilità – Ricorribilità per cassazione – Esclusione - Fondamento - Fattispecie. IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2022-01-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663800-01

FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI

In tema di misure convenienti nell'interesse dei minori, il decreto con cui la corte d'appello dichiari inammissibile il reclamo contro la statuizione del tribunale per i minorenni, che sospenda la responsabilità genitoriale, attiene a un provvedimento privo dei caratteri di decisorietà e definitività e, pertanto, non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione avverso la declaratoria d'inammissibilità del reclamo proposto nei confronti di un provvedimento provvisorio e non definitivo di sospensione della responsabilità genitoriale).

Cod. Civ. art. 330, Cod. Proc. Civ. art. 742, Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Cod. Civ. art. 333 CORTE COST., Cod. Civ. art. 336 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)