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Sez. U, Sentenza n. 5511 del 24/11/1978 (Rv. 395294 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - MATRIMONIO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI - ININTERROTTA SEPARAZIONE PER UN QUINQUENNIO - CONDIZIONE DI PROPONIBILITA - MANCANZA - CONSEGUENZE - RIGETTO "ALLO STATO" DELLA DOMANDA DI DIVORZIO - IMPROPONIBILITA ASSOLUTA DELLA DOMANDA PER DIFETTO DI GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/395294-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - MATRIMONIO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI - ININTERROTTA SEPARAZIONE PER UN QUINQUENNIO - CONDIZIONE DI PROPONIBILITA - MANCANZA - CONSEGUENZE - RIGETTO "ALLO STATO" DELLA DOMANDA DI DIVORZIO - IMPROPONIBILITA ASSOLUTA DELLA DOMANDA PER DIFETTO DI GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE.*

Il compimento di un quinquennio di ininterrotta separazione, richiesto dall'art 3 n 2 lett b della legge 1 dicembre 1970 n 898 per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, integra un requisito genetico del diritto di chiedere tale pronuncia, il quale deve sussistere prima dell'instaurazione del giudizio. La Mancanza di detto requisito impone una declaratoria di difetto (temporaneo) di Azione, e, cioe, di rigetto "allo stato" per incompleta maturazione del presupposto temporale, il quale non preclude la riproposizione di una nuova domanda in diverso giudizio in epoca successiva al verificarsi del presupposto stesso, e, pertanto, non configura ipotesi di improponibilita assoluta della domanda per difetto di giurisdizione di ogni giudice. (V 4425/77, mass n 388313; (V 364/77, mass n 383905).*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)