Sez. 2, Sentenza n. 4714 del 05/11/1977 (Rv. 388313 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITA - ECCEZIONE - NUOVE - PROPONIBILITA - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITA - ECCEZIONE - NUOVE - PROPONIBILITA - CONDIZIONI.*
L'art 345 cod proc civ non pone limiti alla proponibilita di nuove eccezioni in senso proprio nel giudizio di appello: tuttavia, poiche con le sue eccezioni l'appellante amplia il giudizio di primo grado prospettando questioni che non potrebbero essere rilevate d'ufficio, queste vengono a concretare dei motivi di impugnazione i quali, per l'art 342 cod proc civ, devono essere specificatamente indicati nell'atto di appello. (Conf 1251/76, mass n 379940).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)