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Sez. 4, Sentenza n. 46193 del 05/07/2013 Ud. (dep. 18/11/2013) Rv. 258088 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE | Ordinanza di rigetto della richiesta presentata nell'interesse dell'imputato ex art. 503 cod. proc. pen. - Omissione - Nullità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2013-07-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/258088-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE

In tema di giudizio d'appello, l'omessa pronuncia dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di rinnovazione del dibattimento non comporta alcuna menomazione dei diritti della difesa e, comunque, non integra alcuna nullità di ordine generale (artt. 178 e 180 cod. proc. pen.) sotto il profilo della mancata assistenza o rappresentanza dell'imputato preordinata ad assicurare il giusto processo di cui all'art. 111 Cost., posto che le ragioni della difesa sono salvaguardate "ex ante" dalla facoltà della difesa di articolare e illustrare le richieste di prova; "ex post", attraverso la possibilità di impugnare la sentenza. (Nella specie, la Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso nel quale si deduceva, in relazione all'omessa pronuncia di ordinanza dibattimentale sulla richiesta di nuove prove, la violazione degli artt. 190, 495 e 597 cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)