Sez. 1, Sentenza n. 7585 del 15/07/1997 Ud. (dep. 29/07/1997) Rv. 208330 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - ORDINANZA | Necessità di pronuncia dell'ordinanza - Limitazione al solo caso in cui il giudice intenda disporre la rinnovazione - "Ratio".
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - ORDINANZA
In tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello, quale prevista dall'art. 603 cod.proc. pen., deve ritenersi che il giudice sia tenuto a provvedere con apposita ordinanza, ai sensi del comma quinto del citato articolo, solo quando intenda disporre la detta rinnovazione, e non quando intenda, invece, negarla, ben potendo, in tale seconda ipotesi, trovare spazio, le ragioni del diniego, nel provvedimento conclusivo del giudizio, il quale potrà poi essere oggetto di censura ove la motivazione sul punto risulti carente o illogica.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 603
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)