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Sez. L, Sentenza n. 9716 del 20/08/1992 (Rv. 478599 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Reintegrazione nel posto di lavoro (tutela reale) | Ordine del pretore in primo grado - Riforma in Appello - Irripetibilità delle retribuzioni versate fino alla sentenza di secondo grado - Effettività delle prestazioni e messa a disposizione di queste ultime - Equiparazione - Prova della mancata disponibilità della medesima - Oneri del datore di lavoro.
Stato
decisa il 1992-08-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478599-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Reintegrazione nel posto di lavoro (tutela reale)

Qualora l'ordine pretorile di reintegrazione ai sensi dell'art. 18, secondo comma, della legge n. 300 del 1970 (nel testo anteriore alla legge n. 108 del 1990) venga rimosso con successiva sentenza, dichiarativa della legittimità del licenziamento, le retribuzioni maturate dal lavoratore fino alla pronuncia di tale sentenza (di riforma) restano irripetibili, per effetto del principio del rapporto lavorativo di fatto (art. 2126 cod. civ.), equiparandosi all'effettività delle prestazioni lavorative la messa a disposizione delle medesime, mentre è a carico del datore di lavoro la prova della mancata disponibilità di dette prestazioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 337, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/05/1990 num. 108 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)