Sez. L, Sentenza n. 11731 del 24/11/1997 (Rv. 510302 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) | Riforma della sentenza dichiarativa della legittimità del licenziamento - Retribuzioni maturate dal lavoratore fino alla pronuncia di tale sentenza - Irripetibilità - Condizioni.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE)
Qualora l'ordine pretorile di reintegrazione ai sensi dell'art. 18, secondo comma, legge n. 300 del 1970 (nel testo anteriore alla legge n. 108 del 1990) venga rimosso con successiva sentenza, dichiarativa della legittimità del licenziamento, le retribuzioni maturate dal lavoratore fino alla pronuncia di tale sentenza (di riforma) restano irripetibili, per effetto del principio del rapporto lavorativo di fatto (art. 2126 cod. civ.), equiparandosi all'effettività delle prestazioni lavorative la messa a disposizione delle medesime, mentre è a carico del datore di lavoro la prova della mancata disponibilità di dette prestazioni, che non può desumersi indirettamente dalla mera opzione del lavoratore in favore dell'indennità pari a quindici mensilità della retribuzione globale di fatto in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)