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Sez. L, Sentenza n. 4881 del 14/05/1998 (Rv. 515457 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Sentenza pretorile di reintegrazione del lavoratore licenziato - Sentenza d'appello dichiarativa della legittimità del licenziamento - Somme erogate al lavoratore per il periodo successivo alla sentenza pretorile in seguito ad inottemperanza all'ordine di reintegrazione - Ripetibilità - Esclusione - Art. 18 legge n. 300/1970 nel nuovo testo introdotto dalla legge 108/1990 - Qualificazione delle suddette somme come risarcimento e non più come retribuzione - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 1998-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515457-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE

In caso di riforma della sentenza pretorile di reintegrazione del lavoratore licenziato, non sono ripetibili le attribuzioni patrimoniali erogate dopo detta sentenza al lavoratore non riammesso al lavoro, nonostante la nuova formulazione dell'art. 18 legge n. 300 del 1970, introdotta con legge n. 108 del 1990, qualifichi tali attribuzioni come risarcimento e non più come retribuzione, atteso che il diritto all'indennità risarcitoria corrisposta a norma del nuovo testo dell'art. 18 citato per il caso di inottemperanza all'ordine di reintegrazione non sorge comunque dall'illegittimità' del licenziamento (i cui effetti sono stati rimossi dalla sentenza stessa), ma dall'inottemperanza all'ordine di reintegrazione, che, non essendo coercibile, implica la scelta datoriale di non utilizzare le prestazioni del lavoratore nonostante l'avvenuta ricostituzione del rapporto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/05/1990 num. 108 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)