Sez. 2, Sentenza n. 3399 del 24/11/1971 (Rv. 354965 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE - COMPETENZA FUNZIONALE DEL GIUDICE DELL'INGIUNZIONE - PROPOSIZIONE DI RICONVENZIONALE - SEPARAZIONE DEI GIUDIZI SULLA OPPOSIZIONE E SULLA RICONVENZIONALE.*
PROCEDIMENTI SOMMARI - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE - COMPETENZA FUNZIONALE DEL GIUDICE DELL'INGIUNZIONE - PROPOSIZIONE DI RICONVENZIONALE - SEPARAZIONE DEI GIUDIZI SULLA OPPOSIZIONE E SULLA RICONVENZIONALE.*
Ai sensi dell'art 36 cod proc civ, allorche unitamente a una domanda principale di Competenza funzionale del giudice adito, venga proposta domanda riconvenzionale appartenente alla cognizione del giudice superiore, le due cause devono essere separate e ciascuna di esse deve essere devoluta al giudice rispettivamente competente. Pertanto, qualora in giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente proponga domanda riconvenzionale per somma eccedente la Competenza del giudice adito, questo, essendo investito di una Competenza esclusiva ed inderogabile a pronunziare sull'opposizione non puo dichiarare la propria Competenza in ordine all'intera causa, ma deve dichiararsi incompetente in ordine a quella riconvenzionale, eccedente la sua Competenza per valore e trattenere e decidere quella di opposizione. (Conf 920'71, mass n 350829).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)