Sez. 3, Sentenza n. 1183 del 02/04/1975 (Rv. 374614 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA - DEL GIUDICE DEL DECRETO - COMPETENZA FUNZIONALE - INDEROGABILITA - CONNESSIONE O CONTINENZA DI CAUSE - IRRILEVANZA - SEPARAZIONE DELLE CAUSE - NECESSITA - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - FACOLTATIVA - LIMITI.*
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA - DEL GIUDICE DEL DECRETO - COMPETENZA FUNZIONALE - INDEROGABILITA - CONNESSIONE O CONTINENZA DI CAUSE - IRRILEVANZA - SEPARAZIONE DELLE CAUSE - NECESSITA - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - FACOLTATIVA - LIMITI.*
L'art 645 cod proc civ, nel prescrivere che l'opposizione al decreto ingiuntivo deve proporsi dinanzi all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha istituito una Competenza funzionale e inderogabile che non puo subire spostamenti per ragioni di continenza o di connessione con cause preesistenti o successive, per essere insorte nel corso del giudizio di opposizione. In quest'ultima ipotesi, la causa di opposizione e quella successivamente insorta rimangono separate, salvo al giudice dell'opposizione l'Esercizio della facolta di disporre la sospensione del giudizio ai sensi dell'art 295 cod proc civ, ove ne ricorrano i presupposti, fino alla definizione della causa pendente davanti all'altro giudice. (Conf 2071/73, mass n 365232; 1789/72, mass n 358764; (Conf 3399/71, mass n 354965; 3124/71, mass n 354463; (Conf 1807/71, mass n 352322; 920/71, mass n 350829).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)