Sez. 1, Sentenza n. 8294 del 11/10/1994 (Rv. 488065 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE | Parte vittoriosa in primo grado - Posizione processuale - Integrale accoglimento per alcune soltanto delle ragioni prospettate - Impugnazione incidentale - Proposizione - Necessità - Esclusione - Ragioni pretermesse in sentenza - Riproposizione con espresse deduzioni - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE
La parte vittoriosa in primo grado, che veda integralmente accolta la sua posizione processuale per alcune soltanto delle ragioni prospettate, non è tenuta né a proporre impugnazione incidentale, nè a riproporre con espresse deduzioni le ragioni pretermesse in sentenza, essendo solo necessario che ad esse non rinunci né esplicitamente, né implicitamente, manifestando in qualsiasi modo la volontà di provocarne il riesame. (Nel giudizio di opposizione ad ingiunzione fiscale, il giudice, in accoglimento della principale domanda della P.A., rigettava l'opposizione, senza pronunziarsi sulla subordinata domanda dell'amministrazione stessa, tendente alla declaratoria della legittimità della pretesa tributaria ed alla condanna dell'opponente al pagamento dei diritti dovuti. La S.C., in applicazione dell'affermato principio, ha escluso che la mancata riproposizione in appello, da parte dell'amministrazione appellata, delle menzionate subordinate costituisse rinuncia alle stesse ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346, Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)