Sez. L, Sentenza n. 14267 del 17/12/1999 (Rv. 532343 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) | Parte vittoriosa in primo grado - Accoglimento di alcune soltanto delle questioni prospettate - Gravame del soccombente - Conferma della decisione impugnata richiesta dalla parte vittoriosa - Onere di riproposizione delle deduzioni rigettate in primo grado - Necessità - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA)
La parte vittoriosa in primo grado, che abbia però visto respingere taluna delle sue tesi od eccezioni, ovvero taluni dei suoi sistemi difensivi, ha l'onere di manifestare in maniera esplicita e precisa la propria volontà di riproporre la domanda od eccezioni respinte, onde superare la presunzione di rinuncia, e quindi la decadenza, di cui all'art. 346 cod. proc. civ. (nella specie, l'INPS aveva proposto opposizione a precetto di pagamento di differenze sull'integrazione al minimo della pensione ai superstiti, deducendo in via principale la mancanza di titolo esecutivo per essere la sentenza azionata di mero accertamento e contestando in subordine l'entità degli importi intimati, e il pretore aveva accolto la sola eccezione subordinata; costituendosi nel giudizio d'appello introdotto dall'opposto, lo stesso istituto non aveva riproposto l'eccezione di mancanza di titolo esecutivo, ma il tribunale - con la sentenza ora cassata dalla S.C. - s'era ugualmente pronunziato qualificando la sentenza azionata siccome insuscettibile di esecuzione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)