Sez. U, Sentenza n. 1005 del 27/01/1993 (Rv. 480485 - 01)
Impugnazioni civili - Appello - Eccezioni - Non riproposte (decadenza) | Gravame proposto dal soccombente - Conferma della decisione impugnata richiesta dalla parte vittoriosa - Eventuale soluzione diversa delle questioni dalla stessa prospettate nel primo grado di giudizio - Onere di riproposizione.
Impugnazioni civili - Appello - Eccezioni - Non riproposte (decadenza)
La parte vittoriosa nel merito, la quale, in caso di gravame proposto dal soccombente, chieda la conferma della decisione impugnata, eventualmente anche in base ad una diversa soluzione delle questioni da lei proposte nel precedente grado di giudizio, difetta di interesse alla proposizione dell'impugnazione incidentale ed ha soltanto l'onere di riproporre dette questioni - ivi compresa quella nascente da eccezione di difetto di giurisdizione, che sia stata espressamente esaminata e respinta dal giudice del precedente grado -, ai sensi dell'art. 346 cod. civ., per superare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)