Sez. L, Sentenza n. 1877 del 20/03/1980 (Rv. 405490 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - OMESSA COMUNICAZIONE DA PARTE DEL LAVORATORE DELLA INVENZIONE OCCASIONATA DEL RAPPORTO DI LAVORO - GIUSTA CAUSA DI LICENZIAMENTO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - OMESSA COMUNICAZIONE DA PARTE DEL LAVORATORE DELLA INVENZIONE OCCASIONATA DEL RAPPORTO DI LAVORO - GIUSTA CAUSA DI LICENZIAMENTO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
Anche in relazione all'inosservanza da parte del dipendente della comunicazione al datore di lavoro dell'invenzione in occasione del rapporto di lavoro (art 23 RDL 29 giugno 1939 n 1127) la giusta causa del recesso del datore di lavoro deve essere commisurata alla natura del rapporto di lavoro ed alle mansioni affidate al prestatore di lavoro, sicche e necessaria l'adozione di un criterio di proporzione, non essendo sufficiente una valutazione astratta, dovendosi tener conto della qualita del singolo rapporto, della posizione delle parti e del grado di fiducia, nella considerazione della portata della Mancanza stessa, non soltanto nel suo contenuto oggettivo, ma altresi nel suo profilo soggettivo con riguardo alle circostanze, condizioni ed effetti ed all'intensita dell'elemento psicologico. In tale ipotesi e, peraltro, legittimo tener conto anche della condotta del prestatore di lavoro successivo all'inadempimento stesso e che puo essere tale da fare escludere il requisito della gravita anche sotto il profilo di cui alla prima parte dell'art 3 della legge 15 luglio 1966 n 604. (V 2689/77, mass n 386343; (V 2700/76, mass n 381488; (4119/75, mass n 378436).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)