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Sez. 1, Sentenza n. 2700 del 14/07/1976 (Rv. 381488 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - VALUTAZIONE - COMPORTAMENTO SUCCESSIVO DELL'INADEMPIENTE - RILEVANZA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1976-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381488-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - VALUTAZIONE - COMPORTAMENTO SUCCESSIVO DELL'INADEMPIENTE - RILEVANZA - FATTISPECIE.*

La gravita dell'inadempimento, al fine della risoluzione del contratto, puo essere valutata anche con riferimento ad un comportamento dell'inadempiente successivo all'inadempimento stesso. (nella specie, l'inadempimento consisteva nel non avere il venditore rispettato la clausola 'consegna prontà, ossia nel non aver consegnato la merce subito dopo la stipulazione della vendita, e la 'non scarsa importanzà era stata inferita da una successiva lettera, con cui il venditore stesso aveva preteso di determinare unilateralmente il tempo della consegna).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1455

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)