Sez. 1, Sentenza n. 16701 del 09/04/2008 Ud. (dep. 22/04/2008) Rv. 240122 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Termine più favorevole previsto dalla L. n. 251 del 2005 - Effetti in relazione ai giudizi di impugnazione, compreso quello di rinvio - Esclusione.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE
La norma transitoria di cui all'art. 10. comma terzo, della L. n. 251 del 2005, anche come integrata con la sentenza della Corte costituzionale n. 393 del 2006, esclude la retroattività della sopravvenuta più favorevole disciplina della prescrizione in tutti i giudizi di impugnazione, incluso quello di rinvio, che non consiste nella semplice rinnovazione del giudizio conclusosi con la sentenza annullata, ma rappresenta una fase a sé stante, condizionata dalla pronuncia della Corte di cassazione.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Legge 05/12/2005 num. 251 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)