Sez. 5, Sentenza n. 39052 del 09/10/2007 Ud. (dep. 23/10/2007) Rv. 238193 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | L. n. 251 del 2005 - Illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, L. n. 251 del 2005, dichiarata con sentenza n. 393 del 2006 - Effetti in relazione ai giudizi di impugnazione - Esclusione.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 L. n. 251 del 2005 che esclude la retroattività della sopravvenuta più favorevole disciplina della prescrizione nel giudizio di rinvio, considerato che la sentenza della Corte costituzionale n. 393 del 2006 - dichiarando l'illegittimità dell'art. 10, comma terzo, della L. 5 dicembre 2005, n. 251, limitatamente ai "processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento" - ha implicitamente negato che sia costituzionalmente illegittima l'esclusione dell'applicabilità della nuova disciplina della prescrizione in tutti i giudizi di impugnazione, incluso il giudizio di rinvio, che non consiste nella semplice rinnovazione del giudizio conclusosi con la sentenza annullata, ma rappresenta una fase a se stante, condizionata dalla pronuncia della Corte di cassazione.
Riferimenti normativi: Legge 05/12/2005 num. 251 art. 10 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)