Sez. 6 - 1, Sentenza n. 17301 del 12/07/2013 (Rv. 627391 - 01)
PROVA CIVILE - ASSUNZIONE DEI MEZZI DI PROVA IN GENERE - ROGATORIE - IN GENERE | Assunzione di prove all'estero - Convenzione dell'Aja del 18 marzo 1970 - Commissione rogatoria - Titolarità della relativa richiesta - Spettanza all'autorità giudiziaria dello Stato richiedente - Carattere officioso dell'intero subprocedimento - Conseguenze.
PROVA CIVILE - ASSUNZIONE DEI MEZZI DI PROVA IN GENERE - ROGATORIE - IN GENERE
Spetta all'autorità giudiziaria dello Stato richiedente, alla stregua della Convenzione dell'Aja del 18 marzo 1970, il potere di rivolgersi con commissione rogatoria all'autorità competente di un altro Stato contraente per richiedergli il compimento di un atto istruttorio; il carattere officioso che caratterizza l'intero sub-procedimento esclude la possibilità di una comminatoria di decadenza della parte dalla prova, non espletata nel termine originariamente fissato dall'ordinanza che abbia disposto la rogatoria internazionale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 230, Cod. Proc. Civ. art. 231, Cod. Proc. Civ. art. 232 CORTE COST., Tratt. Internaz. 18/03/1970
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)