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Sez. 1, Sentenza n. 7789 del 12/07/1991 (Rv. 473114 - 01)

Prova civile - Assunzione dei mezzi di prova in genere - Rogatorie - In genere | Assunzione all'estero delle prove in materia civile o commerciale - Convenzione dell'Aja del 18 marzo 1970 - Rogatoria - Autorità disponente - Richiesta di essere informata della data e del luogo dell'espletamento dell'atto - Mancata informazione - Conseguenze.
Stato
decisa il 1991-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473114-01

Prova civile - Assunzione dei mezzi di prova in genere - Rogatorie - In genere

Ai sensi dell'art. 7 della Convenzione sull'assunzione all'estero delle prove in materia civile o commerciale, adottata a l'Aja il 18 marzo 1970, resa esecutiva in Italia con legge 24 ottobre 1980, n, 745 (ed entrata in vigore il 21 agosto 1982), l'autorità che dispone la rogatoria deve essere informata, quando ne abbia fatto richiesta, della data e del luogo dell'espletamento dell'atto, affinché le parti possano assistervi, verificandosi, in difetto, la nullità dell'atto medesimo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 203, Cod. Proc. Civ. art. 204, Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Tratt. Internaz. 18/03/1970 num. 7, Legge 24/10/1980 num. 745

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)