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Sez. U, Sentenza n. 1811 del 10/05/1975 (Rv. 375471 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - ASSEGNAZIONE - POSIZIONI SOGGETTIVE - NEGOZIO DI TRASFERIMENTO DEL GODIMENTO ALL'ASSEGNATARIO - DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE PARTI - NATURA - DOMANDA DELLO ASSEGNATARIO PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DELL'ENTE - GIURISDIZIONE DELL'AGO - POTERI DELL'AGO - SENTENZA DI CONDANNA DELL'ENTE AD UN FACERE - LEGITTIMITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1975-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375471-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - ASSEGNAZIONE - POSIZIONI SOGGETTIVE - NEGOZIO DI TRASFERIMENTO DEL GODIMENTO ALL'ASSEGNATARIO - DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE PARTI - NATURA - DOMANDA DELLO ASSEGNATARIO PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DELL'ENTE - GIURISDIZIONE DELL'AGO - POTERI DELL'AGO - SENTENZA DI CONDANNA DELL'ENTE AD UN FACERE - LEGITTIMITA - LIMITI.*

In tema di assegnazione di alloggi economici e popolari, il negozio bilaterale che, accedendo all'atto amministrativo con cui l'ente pubblico adotta il provvedimento di concessione, trasferisce allo assegnatario il godimento del bene e ne disciplina il regime, sia o meno preordinato al fine del riscatto della proprieta, configura un rapporto privatistico, costitutivo di reciproci diritti ed obblighi delle parti, analoghi ed assimilabili a quelli derivanti dal contratto di locazione. Da cio consegue che la pretesa dello assegnatario, ove tenda alla conservazione effettiva e completa di quel godimento ed all'adempimento degli obblighi contrattuali dello ente assegnante (nella specie consistenti nella eliminazione di vizi di costruzione e manutenzione), e correttamente avanzata davanti agli organi della giurisdizione ordinaria la quale puo emettere anche pronunce di condanna ad un facere (impregiudicato l'eventuale problema della loro esecuzione, per gli specifici limiti che essa incontra secondo i principi) dell'amministrazione, salvo che questa dimostri che il proprio comportamento omissivo si riconduca ad un provvedimento amministrativo, anche implicito, rivolto a realizzare una pubblica finalita ed incompatibile con la conservazione delle utilita contrattualmente assicurate allo assegnatario. (V 1262/74, mass n 369323; 2095/73, mass n 365276).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 3, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)