Sez. U, Sentenza n. 1262 del 07/05/1974 (Rv. 369323 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - ASSEGNAZIONE - POSIZIONI SOGGETTIVE - ANTERIORE NEGOZIO DI TRASFERIMENTO DEL GODIMENTO DELL'ALLOGGIO - ASSIMILABILITA ALLA LOCAZIONE - DIRITTI DELL'ASSEGNATARIO - PRETESA AD UNA CERTA DIMENSIONE ED IDONEITA DELL'ALLOGGIO - NATURA DI INTERESSE LEGITTIMO - TUTELA - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA.*
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - ASSEGNAZIONE - POSIZIONI SOGGETTIVE - ANTERIORE NEGOZIO DI TRASFERIMENTO DEL GODIMENTO DELL'ALLOGGIO - ASSIMILABILITA ALLA LOCAZIONE - DIRITTI DELL'ASSEGNATARIO - PRETESA AD UNA CERTA DIMENSIONE ED IDONEITA DELL'ALLOGGIO - NATURA DI INTERESSE LEGITTIMO - TUTELA - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA.*
In materia di assegnazione di alloggi economici e popolari, all'atto amministrativo con cui l'ente pubblico adotta il provvedimento di concessione puo accedere, ancor prima della stipulazione del contratto di assegnazione definitiva in proprieta, un negozio bilaterale che trasferisce frattanto al privato il godimento del bene e ne disciplina il regime, attuando un rapporto dal quale sorgono diritti e obblighi reciproci, la cui estensione, peraltro, riguarda solo il regime di godimento dell'immobile, cosicche il detto negozio non ha confini piu ampi di quelli caratteristici del contratto di locazione, al quale e assimilabile. Sul negozio stesso non possono fondarsi pretese estranee al suo oggetto ed esorbitanti dai suoi limiti, per cui il concessionario del godimento non puo vantare - sulla base del negozio medesimo - alcun diritto di pretendere che l'appartamento sia di una data dimensione ed immune da difformita e manchevolezze rispetto al progetto che l'ente pubblico aveva predisposto ed approvato, in quanto una siffatta pretesa esula dall'oggetto del contratto di godimento e si configura come interesse legittimo di fronte all'attivita discrezionale dell'amministrazione (anche se questa abbia prescelto, per realizzare i suoi fini istituzionali, il sistema dell'affidamento ad una cooperativa dell'incarico di stazione appaltante, ovvero abbia adottato altro strumento previsto dalla legge), trattandosi di attivita diretta al soddisfacimento dell'interesse pubblico. La suddetta pretesa, pertanto, puo trovare tutela solo mediante l'esperimento dei rimedi giurisdizionali amministrativi. (nella specie, l'assegnatario sosteneva che l'appartamento assegnatogli presentava vizi di costruzione, in quanto il terrazzo non era ben livellato e dava luogo a pericolosi ristagni d'acqua; il muro di recinzione della palazzina minacciava di crollare; e una chiostrina sulla quale si aprivano i vani di servizio era difforme dal progetto). (V 2095'73, mass n 365276).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1575, Cod. Civ. art. 1578, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 28/04/1938 num. 1165 CORTE COST., Legge 28/02/1949 num. 43 art. 14, Legge 28/02/1949 num. 43 art. 17, Legge 28/02/1949 num. 43 art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)