Sez. 5, Sentenza n. 24566 del 23/11/2005 (Rv. 585867 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE | Base imponibile - Determinazione - Maggior imponibile costituente un dato fattuale derivante dal maggior prezzo collegato alla volontà dei contraenti - Avviso di accertamento - Necessità - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE
In tema di INVIM, anche se l'istituto dell'"incremento di valore" può presentare, ai fini fiscali, delle differenze rispetto all'"occultamento del prezzo" di compravendita, proprio della legge di registro, tali diversità non sono così pregnanti da imporre, ai soli fini INVIM, la notifica di un avviso di accertamento, quando il maggior imponibile costituisce un dato fattuale derivante dal maggior prezzo collegato alla volontà dei contraenti, per cui non sussistono problemi valutativi e l'imposta liquidata costituisce una mera operazione di calcolo.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 20
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)