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Sez. 5, Sentenza n. 6783 del 05/05/2003 (Rv. 562623 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE | Avviso di liquidazione - Sufficienza - Condizioni - Maggior imponibile - Dato fattuale collegabile alla volontà dei contribuenti - Problemi valutativi - Insussistenza - Avviso di accertamento - Previa notifica - Necessità - Esclusione - Fattispecie - Compravendita - Prezzo realmente pagato dai contraenti - Superiore a quello dichiarato - Maggior imponibile - Determinazione - Mera operazione di calcolo.
Stato
decisa il 2003-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562623-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE

In materia di INVIM, l'amministrazione finanziaria può procedere direttamente alla liquidazione dell'imposta ed alla notifica del relativo avviso, senza necessità della previa notifica dell'atto di accertamento, non solo quando sia espressamente previsto dalla legge, ma anche qualora l'avviso di accertamento non abbia ragion d'essere, in quanto la fattispecie non ponga problemi valutativi, il maggior imponibile costituisca un dato fattuale, ricollegabile alla volontà dei contribuenti, e quindi l'imposta liquidata sia una mera operazione di calcolo (nella specie, la S.C. ha ritenuto che, essendo emerso da atti della Guardia di finanza il prezzo corrisposto per la vendita di un fabbricato, sensibilmente superiore a quello dichiarato dai contraenti, l'amministrazione si era correttamente limitata a constatare il prezzo al quale la vendita era intervenuta e, non essendovi alcun accertamento o valutazione da compiere - stante l'irrilevanza ai fini impositivi dell'accertamento del valore effettivo del bene, - aveva proceduto alla liquidazione dell'imposta sulla base dell'imponibile desumibile dal prezzo di vendita realmente pagato).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 20, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)