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Sez. 3, Sentenza n. 13977 del 25/02/2004 Cc. (dep. 23/03/2004) Rv. 228619 - 01

GIURISDIZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE | Procedimento innanzi al giudice di pace - Omessa citazione della persona offesa - Nullità del decreto di citazione a giudizio - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-02-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228619-01

GIURISDIZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE

Il principio secondo il quale l'omessa indicazione o l'omessa citazione della persona offesa non da luogo a nullità del decreto di citazione a giudizio è applicabile anche ai procedimenti di competenza del giudice di pace in sede penale, anche in considerazione che l'art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274 non prevede tra le cause di nullità tale omissione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 555 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 555 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 20 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)