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Sez. 5, Sentenza n. 45333 del 24/10/2005 Ud. (dep. 14/12/2005) Rv. 232739 - 01

GIUDICE DI PACE - INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - CITAZIONE A GIUDIZIO | Citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria - Omessa indicazione delle fonti di prova - Nullità relativa - Conseguenze.
Stato
decisa il 2005-10-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232739-01

GIUDICE DI PACE - INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - CITAZIONE A GIUDIZIO

In tema di procedimento innanzi al giudice di pace, l'omessa indicazione delle fonti di prova nell'atto di citazione disposto dalla polizia giudiziaria determina una nullità rientrante nel novero di quelle relative, con la conseguenza che il regime di deducibilità è, in tal caso, quello previsto, a pena di decadenza, dall'art. 181 cod. proc. pen. e che, pertanto, detta nullità non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 20 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 181

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)