Sez. U, Ordinanza n. 5914 del 05/03/2008 (Rv. 602103 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Azione risarcitoria nei confronti del Presidente di una provincia per violazione di un accordo diretto ad impedire la revoca di due assessori - Giurisdizione del giudice ordinario - Devoluzione - Fondamento - Chiamata in causa dell'ente pubblico da parte del convenuto - Ininfluenza.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
L'art. 103 Cost. non consente di ritenere che il giudice amministrativo possa conoscere di controversie di cui non sia parte una P.A., o soggetti ad essa equiparati, sicché la pretesa risarcitoria avanzata nei confronti del Presidente di una Provincia in proprio, cui si imputi la violazione di un impegno contrattuale a non revocare per l'intera durata del mandato due assessori provinciali, che si erano dimessi da consiglieri provinciali per assumere l'incarico di assessore, va proposta dinanzi al giudice ordinario, non ostando a ciò la chiamata in causa a fini di manleva dell'ente pubblico, stante l'inderogabilità per ragioni di connessione della giurisdizione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Costituzione art. 103, Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)