Sez. U, Ordinanza n. 13659 del 13/06/2006 (Rv. 589537 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Azione risarcitoria nei confronti del funzionario in proprio - Giurisdizione del giudice ordinario - Devoluzione - Fondamento - Connessione con controversia, proposta anche nei confronti dell'ente pubblico, pendente dinanzi al giudice amministrativo - Sottrazione alla giurisdizione ordinaria - Esclusione - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
L'art. 103 Cost. non consente di ritenere che il giudice amministrativo possa conoscere di controversie di cui non sia parte una P.A., o soggetti ad essa equiparati, sicché la pretesa risarcitoria avanzata nei confronti del funzionario in proprio, cui si imputi l'adozione del provvedimento illegittimo (nella specie, esclusione dal corso di dottorato di ricerca ad opera del professore universitario), va proposta dinanzi al giudice ordinario, non ostando a ciò la proposizione della domanda anche nei confronti dell'ente pubblico (nel caso, Università) sotto il profilo della responsabilità solidale dello stesso, stante l'inderogabilità per ragioni di connessione della giurisdizione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Costituzione art. 28, Costituzione art. 103, Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)