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Sez. 1, Sentenza n. 1481 del 16/03/1981 (Rv. 412156 - 01)

FIDEJUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE - DISCIPLINA EX ART 1957, PRIMO COMMA, COD CIV - TEMPESTIVA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DI RISARCIMENTO DEI DANNI PROPOSTA DAL CREDITORE GARANTITO NEI CONFRONTI DEL DEBITORE PRINCIPALE POI DICHIARATO FALLITO - EFFETTI - CONSERVAZIONE DEI DIRITTI VERSO IL FIDEIUSSORE PER I DANNI VERIFICATISI DOPO LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1981-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412156-01

FIDEJUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE - DISCIPLINA EX ART 1957, PRIMO COMMA, COD CIV - TEMPESTIVA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DI RISARCIMENTO DEI DANNI PROPOSTA DAL CREDITORE GARANTITO NEI CONFRONTI DEL DEBITORE PRINCIPALE POI DICHIARATO FALLITO - EFFETTI - CONSERVAZIONE DEI DIRITTI VERSO IL FIDEIUSSORE PER I DANNI VERIFICATISI DOPO LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - CONDIZIONI.*

L'art 1957 primo comma cod civ, in forza del quale la fideiussione, semplice o solidale, si estingue quando il creditore garantito non provveda, entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, a proporre istanza contro il debitore principale, nonche a coltivarla con diligenza, comporta, in ipotesi di tempestiva domanda di adempimento e di risarcimento dei danni nei confronti del debitore principale, poi dichiarato fallito, che la conservazione dei diritti verso il fideiussore, relativamente ai danni verificatisi dopo la dichiarazione di fallimento e come tali non tutelabili in Sede concorsuale, postula da parte del creditore garantito la diligente continuazione in Sede extra-fallimentare dell'Azione proposta, entro i predetti limiti, per ottenere un titolo inopponibile alla massa, ma utilizzabile contro il medesimo debitore principale quando sia tornato in bonis. (V 2898/76, mass n 381656 e mass n 381657).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST., Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST., Legge Falliment. art. 93, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 93, Legge Falliment. art. 94, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 94

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)