Sez. 3, Sentenza n. 4377 del 25/06/1983 (Rv. 429285 - 01)
FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE - FALLIMENTO DEL DEBITORE - RISPETTO DEL TERMINE EX ART. 1957 COD. CIV. - RICHIESTA DI AMMISSIONE AL PASSIVO FORMULATA NELL'INDICATO TERMINE - SUFFICIENZA.*
FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE - FALLIMENTO DEL DEBITORE - RISPETTO DEL TERMINE EX ART. 1957 COD. CIV. - RICHIESTA DI AMMISSIONE AL PASSIVO FORMULATA NELL'INDICATO TERMINE - SUFFICIENZA.*
Ai fini dell'art. 1957 cod. civ. - per cui il diritto del creditore di rivolgersi al fideiussore dopo la scadenza dell'obbligazione principale postula che egli entro sei mesi proponga istanza contro il debitore principale e la coltivi con diligenza - nel caso di fallimento del debitore principale, dato l'impulso ufficioso dominante la procedura concorsuale, è sufficiente che il creditore chieda nell'indicato termine l'ammissione al passivo, salvo la concreta possibilità di ulteriori, autonome azioni individuali eccezionalmente ammesse in tale procedura e delle quali ricorrano i presupposti nella particolare fattispecie considerata. (V 1481/81, mass n 412156; (V 2898/76, mass n 381657; (V 2393/68, mass n 334758).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST., Legge Falliment. art. 51, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 51 CORTE COST., Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 52 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)