Sez. 1, Sentenza n. 2898 del 22/07/1976 (Rv. 381656 - 01)
FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE - RICHIESTA DI ADEMPIMENTO - ONERE DEL CREDITORE - FIDEIUSSIONE SEMPLICE O SOLIDALE - APPLICABILITA - SOGGETTO PASSIVO - DIFFERENZE.*
FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE - RICHIESTA DI ADEMPIMENTO - ONERE DEL CREDITORE - FIDEIUSSIONE SEMPLICE O SOLIDALE - APPLICABILITA - SOGGETTO PASSIVO - DIFFERENZE.*
L'art 1957 cod civ, imponendo al creditore l'Onere di agire entro sei mesi per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a provocare il sollecito Esercizio del diritto di credito il cui ritardo potrebbe altrimenti compromettere, nell'incertezza di una lunga attesa, la posizione del fideiussore, semplice o solidale che sia. Con questa sola differenza: che, nel primo caso, l'Azione deve essere proposta contro il debitore principale e non contro il fideiussore (arg ex art 1944, comma secondo, cod civ), mentre nel secondo caso puo essere indifferentemente svolta, a scelta del creditore, nei confronti dell'uno o dell'altro dei due condebitori solidali e con effetti egualmente idonei, se tempestiva, ad impedire l'Estinzione del diritto di garanzia verso il fideiussore. (Conf 688/76, mass n 379329; (Conf 886/74, mass n 368786).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)