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Sez. 1, Sentenza n. 2734 del 25/10/1973 (Rv. 366244 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA FALLIMENTARI - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE - AMMISSIONE DI UN CREDITO PER CAPITALE - CREDITO PER GLI INTERESSI MATURATI - COLLOCAZIONE NELLO STESSO GRADO - LIMITI - APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO IN MATERIA DI CREDITO FONDIARIO.*
Stato
decisa il 1973-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/366244-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA FALLIMENTARI - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE - AMMISSIONE DI UN CREDITO PER CAPITALE - CREDITO PER GLI INTERESSI MATURATI - COLLOCAZIONE NELLO STESSO GRADO - LIMITI - APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO IN MATERIA DI CREDITO FONDIARIO.*

Ai sensi degli artt 54 legge fallimentare, 2788 e 2855 cod civ, intendendosi equiparata la dichiarazione di fallimento al pignoramento, l'iscrizione di un credito per capitale al passivo concorsuale fa bensi collocare nello stesso grado anche il credito per interessi maturati dopo il compimento dell'annata in corso alla data del pignoramento, ma soltanto nella misura legale e fino alla data della vendita. A tale principio non fanno eccezione le norme sul credito fondiario contenute negli artt 38 e 42 del tu 16 luglio 1905, n 646, che non riguardano la misura degli interessi e la scadenza degli stessi, ne l'estensione del diritto di prelazione ai cosiddetti fattori accessori (nella specie, interessi di mora, diritti di commissione, provvigioni speciali e simili). (V 1017/67, mass nn 327325, 327326).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 54 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 54 CORTE COST., Legge 16/07/1905 num. 646 art. 38 CORTE COST., Legge 16/07/1905 num. 646 art. 42 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)