Sez. 5, Sentenza n. 17061 del 21/07/2010 (Rv. 614358 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Trasferimento di immobili compresi nei piani di recupero - Agevolazioni ex art. 5 legge n. 168 del 1982 - Presupposti oggettivi e soggettivi - Individuazione - Requisito soggettivo - Esecuzione dell'intervento di recupero da parte dell'acquirente - Necessità - Limiti - Materiale affidamento a terzi - Possibilità - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE
In tema di agevolazioni fiscali, l'applicazione dell'imposta di registro e di quelle ipotecarie e catastali in misura fissa, prevista dall'art. 5 della legge 22 aprile 1982, n. 168 per gli atti di trasferimento di immobili compresi nei piani di recupero (di iniziativa pubblica o privata, purché convenzionati) di cui agli artt. 27 e ss. della legge 5 agosto 1978, n. 457, postula che, al momento della registrazione, sia dichiarata l'esistenza di due requisiti, uno oggettivo, costituito dall'inserimento degli immobili nei piani di recupero, ed uno soggettivo, costituito dall'essere l'acquirente uno dei soggetti che attuano il recupero. Il recupero deve ritenersi, comunque, assolto anche quando l'intervento sia eseguito dall'acquirente a mezzo di terzi, accollandosene il peso economico direttamente sotto forma di spesa erogata o indirettamente sotto forma di mancata percezione di un credito che gli spetti. (Nella specie, è stata riconosciuta l'agevolazione all'acquirente che aveva stipulato una convenzione con il detentore del bene a titolo locazione finanziaria, in base alla quale quest'ultimo aveva assunto l'obbligo di eseguire il piano di recupero con riconoscimento di un corrispettivo in conto canoni).
Riferimenti normativi: Legge 05/08/1978 num. 457 art. 27, Legge 22/04/1982 num. 168 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)