Sez. 1, Sentenza n. 1787 del 12/06/1971 (Rv. 352293 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - ANALISI DI TUTTE LE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI - E DI TUTTE LE RISULTANZE PROCESSUALI - NECESSITA - ESCLUSIONE - VALUTAZIONE GLOBALE - SUFFICIENZA - RIGETTO IMPLICITO DEGLI ELEMENTI INCOMPATIBILI.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - ANALISI DI TUTTE LE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI - E DI TUTTE LE RISULTANZE PROCESSUALI - NECESSITA - ESCLUSIONE - VALUTAZIONE GLOBALE - SUFFICIENZA - RIGETTO IMPLICITO DEGLI ELEMENTI INCOMPATIBILI.*
Per adempiere all'Obbligo della motivazione il giudice del merito non e tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo, invece, sufficiente che egli, dopo aver vagliate le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi da cui ha tratto il suo convincimento, dovendo ritenersi disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e tutte quelle circostanze che, sebbene non menzionate non specificamente, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata. (Conf 3978'69, mass n 344422' 775'69, mass n 339098).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)