Sez. L, Sentenza n. 2995 del 29/04/1983 (Rv. 427910 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLE DOGANE - INDENNITÀ PER CESSAZIONE DAL SERVIZIO - CREDITO RELATIVO - LIQUIDITÀ ED ESIGIBILITÀ - CONDIZIONI - INTERESSI CORRISPETTIVI ED INTERESSI MORATORI - AMMISSIBILITÀ - ESTREMI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLE DOGANE - INDENNITÀ PER CESSAZIONE DAL SERVIZIO - CREDITO RELATIVO - LIQUIDITÀ ED ESIGIBILITÀ - CONDIZIONI - INTERESSI CORRISPETTIVI ED INTERESSI MORATORI - AMMISSIBILITÀ - ESTREMI.*
La procedura di liquidazione dell'indennità per cessazione dal servizio corrisposta dal fondo di previdenza per il personale delle dogane (d.P.R. 4 dicembre 1956 n. 1572) è articolata - in parallelismo con la previsione dell'art. 270 del R.d. 23 maggio 1924 n. 827 - negli stadi dell'impegno, della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento. Consegue che, in base ai principi generali, il credito avente ad oggetto detta indennità - cui non è applicabile in via analogica l'art. 26 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032 sulla corresponsione dell'indennità di buonuscita agli statali - diviene liquido ed esigibile, e quindi produttivo di interessi corrispettivi, solo con l'esaurimento della relativa procedura di liquidazione, salvo, ove ricorrano i presupposti necessari alla configurabilità della mora, il diritto alla corresponsione degli interessi moratori, indipendentemente dalla emissione o meno del titolo di spesa. (V 4140/82, mass n 422120; (V 2065/80, mass n 405718; (V 1347/79, mass n 397621).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 270 CORTE COST., DPR 04/12/1956 num. 1572, DPR 29/12/1973 num. 1032 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)