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Sez. L, Sentenza n. 3078 del 30/03/1987 (Rv. 452177 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - PER IL PERSONALE DEL MINISTERO DELLE FINANZE - INDENNITÀ DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO - LIQUIDAZIONE - INTERESSI CORRISPETTIVI - DIRITTO DELL'ISCRITTO - CONDIZIONI - DIRITTO AGLI INTERESSI MORATORI - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1987-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452177-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - PER IL PERSONALE DEL MINISTERO DELLE FINANZE - INDENNITÀ DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO - LIQUIDAZIONE - INTERESSI CORRISPETTIVI - DIRITTO DELL'ISCRITTO - CONDIZIONI - DIRITTO AGLI INTERESSI MORATORI - PRESUPPOSTI.*

La procedura di liquidazione dell'indennità di cessazione dal servizio, corrisposta dal fondo di previdenza per il personale del ministero delle Finanze, è disciplinata alla stregua del d.P.R. 9 aprile 1964 n. 1650 da una serie di norme le quali escludono che il momento della cessazione dal servizio sia previsto come termine da cui derivi un diritto dell'iscritto all'immediato pagamento della indennità ed è articolata in vari stadi, che sono modellati - con gli adattamenti connessi alla natura strutturale e funzionale del fondo - su quelli relativi all'impegno della spesa, alla liquidazione, all'ordinazione ed al pagamento dei debiti dello stato. Da ciò - esclusa l'applicabilità a tale istituto del principio circa gli interessi dovuti dell'ENPAS sull'indennità di buonuscita (art. 26 d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032) - consegue che solo dopo lo espletamento di detta procedura il credito dell'interessato diventa liquido ed esigibile, e, quindi, produttivo di interessi corrispettivi, salva, peraltro, la configurabilità - in base ai principi generali - del diritto agli interessi moratori nella ipotesi di verificazione di ingiustificati ritardi nello svolgimento della procedura stessa. (V 1692/85, mass n 439635; (V 3665/83, mass n 428560; (V 3171/83, mass n 428078; (V 2995/83, mass n 427910).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 50, Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 269, Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 270 CORTE COST., DPR 09/04/1964 num. 1650 art. 5, DPR 09/04/1964 num. 1650 art. 6, DPR 09/04/1964 num. 1650 art. 7, DPR 29/12/1973 num. 1032 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)