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Sez. L, Sentenza n. 4227 del 07/04/1992 (Rv. 476641 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Responsabilità - Del datore di lavoro e dei dipendenti del datore di lavoro | Volontaria disattivazione da parte del lavoratore di misure di cautela - Responsabilità del datore di lavoro - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 1992-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476641-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Responsabilità - Del datore di lavoro e dei dipendenti del datore di lavoro

In tema di infortuni sul lavoro, la responsabilità civile del datore di lavoro viene correttamente esclusa nell'ipotesi in cui venga accertata la volontaria disattivazione da parte del lavoratore di misure di cautela (nella specie, cuffia di protezione di sega circolare, prevista dall'art. 109 del d.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 per evitare il contatto incidentale del lavoratore con la lama ed intercettare le schegge), ove non si configuri una violazione dell'obbligo del datore medesimo di assicurare al dipendente la sicurezza sul posto di lavoro, con riguardo all'imprevedibilità di un'elusione cosciente e determinata delle norme di sicurezza da parte di un lavoratore esperto, per il quale non si richieda una sorveglianza assidua e costante.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST., DPR 27/04/1955 num. 547 art. 109

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)