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Sez. L, Sentenza n. 2028 del 23/02/1995 (Rv. 490646 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - DEL DATORE DI LAVORO E DEI DIPENDENTI DEL DATORE DI LAVORO | Principio della non esclusione della responsabilità del datore di lavoro per l'iniziativa imprudente e negligente del lavoratore - Presupposto - Osservanza da parte del datore di lavoro di tutte le misure antinfortunistiche e verificazione dell'infortunio per esclusiva imprudenza e trasgressione delle prescrizioni da parte del lavoratore - Operatività del predetto principio - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490646-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - DEL DATORE DI LAVORO E DEI DIPENDENTI DEL DATORE DI LAVORO

In tema di responsabilità del datore di lavoro per l'infortunio sul lavoro subito da un suo dipendente, l'operatività del principio che l'iniziativa imprudente e negligente del lavoratore infortunato non esclude la responsabilità del datore di lavoro presuppone la sussistenza di tale responsabilità per l'accertata violazione di norme e cautele antinfortunistiche. Pertanto, l'operatività del detto principio va esclusa, al pari della responsabilità dell'imprenditore, ove risulti che quest'ultimo - cui l'art. 4 del d.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 non impone di vigilare continuamente l'esecuzione di attività caratterizzate da estrema semplicità, ed affidate ad operai altamente specializzati, con lunga esperienza di servizio e dotati di un particolare grado di autonomia - abbia osservato tutte le misure anzidette e l'infortunio si sia verificato per esclusiva imprudenza del lavoratore infortunato, che abbia trasgredito le istruzioni e/o abbia comunque eseguito il lavoro affidatogli in modo difforme da quello prescritto in via generale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)