diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2727 del 30/05/1978 (Rv. 392115 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - DETERMINAZIONE - CRITERI - RAGIONI DELLA DECISIONE - ESTENSIONE - DIVORZIO FRA CONIUGI CONSENSUALMENTE SEPARATI - COMPORTAMENTO ANTERIORE E COMPORTAMENTO POSTERIORE ALL'ATTO DI SEPARAZIONE - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1978-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392115-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - DETERMINAZIONE - CRITERI - RAGIONI DELLA DECISIONE - ESTENSIONE - DIVORZIO FRA CONIUGI CONSENSUALMENTE SEPARATI - COMPORTAMENTO ANTERIORE E COMPORTAMENTO POSTERIORE ALL'ATTO DI SEPARAZIONE - RILEVANZA.*

Le "ragioni della decisione", che, ai sensi dell'art 5 quarto comma della legge primo dicembre 1970 n 898, costituiscono criterio concorrente per il riconoscimento e la quantificazione dell'assegno di divorzio, non si esauriscono nel riferimento alle situazioni che abbiano determinato una delle fattispecie giustificative dello scioglimento del matrimonio, secondo le previsioni dell'art 3 della citata legge, ma si estendono a tutte le circostanze che abbiano comunque influito sulla definitiva frattura del rapporto coniugale. Pertanto, anche in caso di divorzio fra coniugi consensualmente separati, il giudice del merito, al fine indicato, puo valutare sia il comportamento successivo che quello anteriore all'atto di separazione, prendendo in considerazione ogni ostacolo che risulti frapposto alla ricostituzione della comunione materiale e spirituale della famiglia (nella specie, pregressa relazione extraconiugale di uno dei coniugi). (Conf 414/77, mass n 383961; (Conf 2199/76, mass n 380993; (contra 4419/76, mass n 383135).*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 3 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)