Sez. 1, Sentenza n. 414 del 27/01/1977 (Rv. 383961 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - CRITERI DI ATTRIBUZIONE E QUANTIFICAZIONE - 'RAGIONI DELLA DECISIONÈ - ESTREMI - REGOLE DI INDAGINE.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - CRITERI DI ATTRIBUZIONE E QUANTIFICAZIONE - 'RAGIONI DELLA DECISIONÈ - ESTREMI - REGOLE DI INDAGINE.*
Le 'ragioni della decisioné, che l'art 5, quarto comma, della legge primo dicembre 1970 n 898 indica quale criterio concorrente per il riconoscimento e la quantificazione dell'assegno di divorzio sono le cause che determinano l'impossibilita di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi, e, quindi, giustificano la pronuncia di scioglimento del matrimonio. Ne consegue che l'analisi di dette 'ragionì implica una necessaria indagine sulla responsabilita dei coniugi per il fallimento della loro Unione, ancorche da condursi alla stregua delle regole morali di comportamento nel consorzio familiare, e non dei paradigmi della colpa in senso tecnico, estranei alla legislazione divorzistica. (V 4175/75, mass n 378520; (V 3603/74, mass n 372119).*
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)