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Sez. 1, Sentenza n. 4419 del 23/11/1976 (Rv. 383135 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - DETERMINAZIONE - CRITERI - DIVORZIO FONDATO SU SEPARAZIONE CONSENSUALE OMOLOGATA - CRITERIO DELLE RAGIONI DELLA PRONUNCIA DEL DIVORZIO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1976-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383135-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - DETERMINAZIONE - CRITERI - DIVORZIO FONDATO SU SEPARAZIONE CONSENSUALE OMOLOGATA - CRITERIO DELLE RAGIONI DELLA PRONUNCIA DEL DIVORZIO - IRRILEVANZA.*

Per stabilire l'an, il quantum ed il cui debeatur dell'assegno di divorzio, il giudice deve considerare contestualmente e bilateralmente i tre criteri indicati nell'art 5 legge 1 dicembre 1970 n 898, (condizioni economiche dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di entrambi). Ove si tratti di pronuncia di divorzio fondata su separazione consensuale omologata protratta per il tempo previsto dalla legge (art 3 legge citata) non puo tenersi conto del criterio delle ragioni della decisione, giacche, in tal caso, l'esame delle cause della irreversibilita della disgregazione della comunione materiale e spirituale della famiglia diventa irrilevante, prescindendo l'omologazione dall'indagine sulle cause che inducono i coniugi a chiedere la separazione. (V 2008/74, mass n 370270).*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)