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Sez. 2, Sentenza n. 593 del 26/02/1966 (Rv. 321174 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DI QUALIFICHE DI DIPENDENTI - QUALIFICHE - IMPIEGATO DI CONCETTO O D'ORDINE: DIFFERENZA.*
Stato
decisa il 1966-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/321174-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DI QUALIFICHE DI DIPENDENTI - QUALIFICHE - IMPIEGATO DI CONCETTO O D'ORDINE: DIFFERENZA.*

Attributo precipuo dell'impiegato di concetto e la sua preposizione formale o di fatto ad un ramo o servizio dell'attivita svolta dall'azienda, con poteri di circoscritta supremazia gerarchica nei confronti di altri dipendenti e di collaborazione con il titolare dell'azienda o con il dirigente anche di un solo ramo o servizio o parte di essa, nel senso di attuazione delle direttive del titolare o del dirigente, nei limiti del ramo o del servizio, con liberta di apprezzamento e facolta di iniziativa. L'impiegato d'ordine compie, invece, il proprio lavoro, anche se intellettivo, come mera attuazione della volonta altrui, sotto il continuo controllo dell'imprenditore, del dirigente o di un impiegato superiore. Tali principi devono, naturalmente, essere adattati a ciascuna concreta fattispecie, in relazione all'importanza della impresa e all'attivita da essa svolta. (Cfr 1643/64; 2041/63).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)