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Sez. 5, Sentenza n. 12944 del 18/02/2003 Cc. (dep. 20/03/2003) Rv. 224251 - 01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - GARANZIE DI LIBERTÀ - INTERCETTAZIONI | Presupposti di operatività della sanzione di inutilizzabilità di cui all'art.103 cod. proc. pen. - Comunicazioni con i difensori - Comunicazione all'autorità procedente della nomina del difensore - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-02-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/224251-01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - GARANZIE DI LIBERTÀ - INTERCETTAZIONI

L'inutilizzabilità sancita dall'art.103, comma 5, cod. proc. pen., - per il quale non è consentita l'intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni dei difensori, degli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento... né a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite - è posta a garanzia della necessaria riservatezza dell'attività difensiva e, quindi, dipende esclusivamente dalla natura della conversazione intercettata, così come verificabile anche a posteriori. Ne consegue che l' inutilizzabilità delle intercettazioni con il proprio difensore sussiste quand'anche l'indagato non abbia ancora comunicato all'autorità procedente la nomina del difensore ai sensi dell'art.96 c.p.p., in quanto ciò che rileva ai fini della garanzia di cui all'art.103 è la natura del colloquio e non la formalizzazione del ruolo del difensore.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 103 com. 5, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 103 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 103 com. 7, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 103 com. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)